Ricorso della Regione siciliana, in persona del  Presidente  pro
tempore  on.le  Rosario  Crocetta,  rappresentato   e   difeso,   sia
congiuntamente che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine  del
presente atto, dagli  Avvocati  Beatrice  Fiandaca  e  Marina  Valli,
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio  della  Regione
siciliana in Roma, via Marghera n.  36,  ed  autorizzato  a  proporre
ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega; 
    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  pro  tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna  370
presso gli Uffici della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale  dell'art.  7-bis,  commi  3  e  5  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 recante «Disposizioni urgenti per
il rilancio  dell'area  industriale  di  Piombino,  di  contrasto  ad
emergenze ambientali, in favore delle  zone  terremotate  del  maggio
2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la  realizzazione
degli interventi per Expo 2015» come convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2013, n.  71,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  25  giugno  2013,  n.  147  entrambi  per
violazione: 
        dell'art. 43 dello Statuto d'autonomia nonche' del  principio
di leale collaborazione; 
        degli  artt.  36  e  37  dello  Statuto  d'autonomia  nonche'
dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. 
 
                                Fatto 
 
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  25  giugno  2013,  n.  147  e'  stata
pubblicata la legge 24 giugno 2013, n. 71 che, all'art. l,  comma  1,
ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43  recante  «Disposizioni  urgenti   per   il   rilancio   dell'area
industriale di Piombino, di contrasto  ad  emergenze  ambientali,  in
favore delle zone terremotate del maggio 2012  e  per  accelerare  la
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo
2015». 
    Il  surriportato   decreto   reca,   all'art.   7-bis   rubricato
«Rifinanziamento della ricostruzione privata nei  comuni  interessati
dal sisma in Abruzzo» due commi, in particolare il tre ed il  cinque,
lesivi delle prerogative statutarie della Regione siciliana. 
    Il comma tre stabilisce che  «le  misure  dell'imposta  fissa  di
bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e  in  euro  14,62,  ovunque
ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in  euro  2,00  e  in
euro 16,00». 
    Il comma cinque prevede che «Agli oneri  derivanti  dal  presente
articolo, pari a 98,6 milioni di euro  per  l'anno  2013  e  a  197,2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede
con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente  articolo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio». 
    La previsione del comma  tre,  di  rideterminazione  dell'imposta
fissa di  bollo,  e'  priva  di  una  clausola  di  salvaguardia  nei
confronti delle Regioni a statuto  speciale  e  deve  ritenersi  alle
stesse  direttamente  applicabile  in  virtu'  dell'inciso   «ovunque
ricorrano» riferibile anche al comma cinque - per l'espresso richiamo
al comma tre nello stesso contenuto - che, nel quantificare gli oneri
derivanti dall'art. 1-bis  per  l'anno  2013  (quantificati  in  98,6
milioni di euro) ed in 197,2 milioni di euro per ciascuno degli  anni
dal 2014 al 2019, dispone che tali oneri vengano  affrontati  con  le
maggiori entrate derivanti dal comma tre. 
    Il  combinato  disposto  delle  due  previsioni  e'   palesemente
illegittimo e lesivo dei parametri statutari indicati in epigrafe per
i seguenti motivi. 
 
                               Diritto 
 
Violazione dell'art. 43 dello Statuto d'autonomia e del principio  di
leale collaborazione. 
    Come precisato nella parte  in  fatto  le  previsioni  dei  commi
surriportati non disciplinano l'ambito di applicazione delle stesse e
l'utilizzo della locuzione «ovunque  ricorrano»  induce  a  ritenerle
direttamente  applicabili  su  tutto  il  territorio   nazionale   in
violazione dei parametri rubricati per  l'omessa  previsione  di  una
clausola di salvaguardia delle prerogative statutarie delle Autonomie
Speciali e, dunque, anche di questa Regione. 
    Ed invero, come precisato da codesta ecc.ma  Corte  (sentenza  n.
236/13) «La clausola di  salvaguardia  rimette  l'applicazione  delle
norme introdotte .....alle procedure previste dagli statuti  speciali
e dalle relative norme di attuazione». 
    Pertanto, essa non costituisce una mera formula di  stile,  priva
di significato normativo, ma  ha  la  «precisa  funzione  di  rendere
applicabile il decreto agli enti ad autonomia  differenziata  solo  a
condizione che siano "rispettati" gli statuti speciali» (sentenza  n.
241 del 2012) ed i particolari percorsi procedurali ivi previsti  per
la modificazione delle norme di attuazione degli statuti medesimi. 
    Nella fattispecie sottoposta oggi al vaglio di  costituzionalita'
non  e'  ravvisabile  ne'  dall'esame  del  testo  della   legge   di
conversione dell'art.7-bis, come introdotto in sede  di  conversione,
ne' dall'intero testo legislativo  alcuna  clausola  del  genere  che
garantisca che il permanere del gettito dell'imposta fissa di  bollo,
come rimodulato dal  comma  censurato,  all'erario  regionale  o,  in
subordine, che il contributo della Regione  Siciliana  all'azione  di
rifinanziamento della ricostruzione privata  nei  comuni  interessati
dal sisma in Abruzzo venga effettuato  rispettando  i  rapporti  e  i
vincoli che gli statuti speciali stabiliscono tra livello nazionale e
Regioni a statuto speciale (sent. n. 152/11). 
    Cio'  in  ossequio  al   principio   affermato   da   consolidata
giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte per il quale «La previsione di
una procedura "garantita" al fine di applicare agli enti ad autonomia
speciale  la  normativa  introdotta  esclude,  percio',  l'automatica
efficacia della disciplina prevista dal decreto-legge per le  Regioni
a statuto ordinario» (sentenza n. 178 del 2012). E' di tutta evidenza
la violazione dell'art. 43 dello Statuto di autonomia  unitamente  al
principio di leale collaborazione atteso che quando vengono sottratti
alla Regione siciliana tributi di sua  spettanza  occorre  che  venga
raggiunta una intesa circa le modalita' di compensazione del  gettito
dei tributi in questione. Inoltre si rileva,  in  subordine  e  sotto
altro profilo, la violazione del principio di  leale  collaborazione,
la  cui  applicazione  e'  richiesta  dalle  norme  statutarie  e  di
attuazione, in quei casi nei quali vengano  dal  legislatore  statale
individuate «nuove entrate tributarie» (sent. n. 152/11). 
    Le previsioni impugnate si  palesano,  pertanto,  non  rispettose
delle surrubricate disposizioni statutarie in  quanto  immediatamente
applicabili  alle  Regioni  ad  autonomia  speciale  senza  prevedere
espressamente il recepimento tramite le apposite procedure prescritte
dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria. 
Violazione degli artt. 36 e  37  dello  Statuto  d'autonomia  nonche'
dell'art.2, comma 1 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. 
    I commi tre e cinque dell'art. 7-bis del decreto-legge in  esame,
come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
24 giugno 2013, n. 71, sono altresi' lesivi dei surubricati parametri
statutari e di attuazione in quanto rideterminano l'imposta fissa  di
bollo, tributo di spettanza regionale, destinandone  illegittimamente
il relativo gettito, per il periodo dal 2013 al 2019, alla  copertura
di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti dello
Stato, specificate dalla stessa legge  in  esame,  e  non  disponendo
alcunche' per il periodo successivo. 
    Dall'esame del testo dei commi censurati risulta evidente che  la
dizione «rideterminazione» dell'imposta fissa  di  bollo,  utilizzata
dal legislatore statale, non e' riconducibile al concetto  di  «nuova
entrata tributaria» come esplicitato  nella  dettagliata  e  puntuale
elencazione effettuata da Codesta Corte con sentenza n.  241/2012  in
quanto non introduce alcun nuovo tributo ne' determina  modificazione
di aliquote e, dunque, essa  non  e'  riconducibile  alla  previsione
eccezionale di cui al combinato  disposto  dei  parametri  suindicati
proprio in quanto  si  limita  ad  una  rideterminazione  di  imposte
preesistenti di importo fisso gia' spettanti alla Regione siciliana. 
    In subordine e  senza  recesso  dalle  su  riportate,  assorbenti
censure,  qualora  dovesse  valutarsi  la   possibilita',   meramente
eventuale, di accedere ad  una  diversa  lettura  delle  disposizioni
censurate, essa  non  sarebbe  conforme  al  combinato  disposto  dei
parametri rubricati. 
    Ed invero, come sopra evidenziato, nel caso sottoposto  all'esame
di codesta ecc.ma Corte, si  dispone  di  un  tributo  fisso  il  cui
gettito spetta interamente alla Regione e  di  conseguenza  l'imposta
fissa di bollo, come rideterminata dall'art. 7-bis, commi 3 e  5  del
d.l. in questione non puo' che essere di spettanza regionale. 
    Dunque, accedendo ad una diversa, illegittima prospettazione,  se
per il periodo 2013-2019, la destinazione del gettito  in  questione,
in misura rideterminata, dovesse rispondere a  specifiche  necessita'
contingenti e possedere, solo ipoteticamente, ma  non  e'  questo  il
caso, il requisito della novita' che anche in tale ipotesi -  che  si
prospetta per mera completezza difensiva  -  difetterebbe  per  darsi
luogo all'eccezionale attribuzione  del  gettito  in  questione  allo
Stato, tale presupposto non si individua per gli anni  successivi  al
2019 per i quali  sarebbe  configurabile  un  grave  danno  a  questa
Regione (Corte costituzionale sent. n. 241/2012) e per i quali non si
dispone alcunche' in ordine alla spettanza dell'intero gettito,  come
rideterminato, alla Regione siciliana.